È un istituto che mira a tutelare, in modo transitorio o permanente, le persone che, per infermità o menomazioni fisiche o psichiche, anche parziali o temporanee, non hanno la piena autonomia nella vita quotidiana e si trovano nell'impossibilità di provvedere ai propri interessi.
L’amministrazione di sostegno è un istituto previsto per far fronte alle esigenze di varie tipologie di persone non autonome: anziani, disabili fisici o psichici, alcolisti, tossicodipendenti, malati gravi e terminali, persone colpite da ictus, etc. L'amministratore viene nominato dal Giudice Tutelare e scelto preferibilmente nello stesso ambito familiare dell’assistito.
Possono, infatti, essere nominati amministratore di sostegno: il coniuge, purché non separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio, il fratello o la sorella, e comunque il parente entro il 4° grado.
In alternativa, l'amministratore viene scelto tenuto conto dell'esclusivo interesse del beneficiario.
L’amministratore è tenuto a presentare il rendiconto della sua gestione con cadenza annuale, salvo diversa scadenza stabilita dal Giudice Tutelare.
NORMATIVA DI RIFERIMENTOLegge n. 6 del 9 gennaio 2004; Artt. 404 e ss. cod.civ.
CHI PUO'RICHIEDERLOLa domanda puo' essere presentata dallo stesso beneficiario (anche se minore, interdetto o inabilitato), dal coniuge (o dalla persona stabilmente convivente), dai parenti entro il 4° grado, dagli affini entro il 2° grado, dal tutore o curatore o dal Pubblico Ministero.
I responsabili dei servizi socio-sanitari, che abbiano conoscenza di fatti tali da rendere necessario il procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a presentare autonomamente la richiesta.
Tribunale Civile - Palazzo Guagnano, Via Brenta
Ufficio Volontaria Giurisdizione, piano I, stanza n. 6-7
Orario di ricevimento: Lunedì – Venerdì 8:30 -12:30
COSA OCCORRE
Il ricorso deve indicare le generalità del beneficiario, la sua dimora abituale, le ragioni per cui si richiede la nomina dell’amministratore di sostegno, il nominativo e il domicilio, se conosciuti dal ricorrente, del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario. Al ricorso devono sempre essere allegati il certificato di nascita (esente bollo), quello di residenza, lo stato di famiglia attuale e storico della persona nel cui interesse è chiesta la nomina dell’amministratore di sostegno.
Per questo tipo di procedimento non è richiesta l’assistenza di un legale, tranne vi siano conflittualità tra le parti interessate.
COSTIEsente da contributo unificato
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