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Tribunale di Lecce - Ministero della Giustizia

Tribunale di  Lecce

Rinuncia all'eredità

COS'È

E’ una dichiarazione resa dall’erede che non intende accettare l’eredità del defunto.

La rinuncia all'eredita' deve farsi con dichiarazione, resa al notaio o al cancelliere del Tribunale competente (ovvero' il Tribunale nella cui circoscrizione il defunto aveva l’ultimo domicilio), entro tre mesi dalla morte se si e' nel possesso dei beni o entro dieci anni se non si e' nel possesso dei beni.

Viene effettuata generalmente quando l'eredita' e' gravata da debiti per non dovervi rispondere e in tal caso dovra' essere effettuata anche da tutti i discendenti del rinunciante.

Puo' essere fatta anche per agevolare altri coeredi con un unico passaggio di proprietà qualora l'eredita' sia attiva. La rinuncia non puo' essere parziale, ne' condizionata, ne' a termine.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Artt. 519 e ss. c.c.

CHI PUO'RICHIEDERLO

Può essere effettuata dagli eredi.

Nel caso di eredi minori, interdetti, inabili e beneficiari di amministrazione di sostegno, la rinuncia può essere effettuata da chi li rappresenta, previa autorizzazione del Giudice Tutelare del luogo di residenza dell'incapace.

DOVE SI RICHIEDE

Tribunale Civile di Lecce

Via Brenta, palazzo Guagnano

Orario di ricevimento - vedi allegato  :  Appuntamenti per competenza territoriale

COSA OCCORRE

Documentazione necessaria:

·         certificato di morte del defunto in originale (non in bollo)

·         codice fiscale del defunto

·         certificato di residenza o fotocopia di un documento d'identità del defunto

·         codice fiscale e documento di riconoscimento del rinunciante

·         se si tratta di eredità devoluta a minori, interdetti, inabili e beneficiari di amministrazione di sostegno: codice fiscale degli stessi e copia del provvedimento autorizzativo del Giudice Tutelare

·         se il defunto ha lasciato testamento pubblicato: copia autentica dello stesso.

 

Nella stessa mattinata, immediatamente dopo la stesura dell'atto, dovrà essere effettuato il versamento della somma di € 200,00 ai fini della formalità della registrazione. Il pagamento dovrà essere effettuato presso una banca o un ufficio postale, mediante il mod. F23 che verrà fornito dalla cancelleria già compilato e le cui ricevute andranno depositate in Tribunale appena eseguito il pagamento.

TEMPI

L'atto viene formalizzato in giornata.

COSTI
  • ·         1 marca da bollo da € 16,00

    ·         Versamento per la formalità della registrazione di € 200,00

     

    Per il rilascio di copia conforme dell'atto (l'originale rimane agli atti del Tribunale) occorre presentare una marca da bollo da € 16,00 ed inoltre:

    ·         1 marca da bollo da € 11,80 se si richiede una copia senza urgenza (rilascio dopo tre giorni dalla richiesta)  da effettuarsi esclusivamente a mezzo di PagoPa : Portale Servizi Telematici. Richiesta di pagamento (giustizia.it) importi da consultare secondo la tabella allegata 

    Tabella diritti di copia 

    ·         1 marca da bollo da € 35,40 se si richiede una copia con urgenza (rilascio immediato) da effettuarsi esclusivamente a mezzo di PagoPa : Portale Servizi Telematici. Richiesta di pagamento (giustizia.it) importi da consultare secondo la tabella allegata 

    Vedi allegato : Tabella diritti di copia 

Allegati
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