Per poter pubblicare un giornale o un periodico, il proprietario deve registrarlo presso la cancelleria del Tribunale, nella cui circoscrizione deve essere effettuata la pubblicazione (sede dell’editore), ai sensi dell’art. 5 della L. n. 47/1948.
Per effetto delle disposizioni contenute nella legge 26 ottobre 2016, n. 198 (art. 3, comma 4, lett. c):
gli editori di quotidiani on line sono sempre tenuti a registrare la testata presso la cancelleria del Tribunale competente e successivamente all’iscrizione al Registro degli operatori di comunicazione (ROC);
per i periodici on line, alla luce di quanto disposto dall’art. 3-bis, comma 1, del d.lgs. n. 63/2012, convertito in legge n. 103/2012, sono obbligate all’iscrizione al ROC (Registro degli operatori di comunicazione) e sono soggette agli obblighi stabiliti dall’art. 5 della legge n. 47/948 (registrazione presso il Tribunale), le imprese che editano testate periodiche realizzate unicamente su supporto informatico e diffuse per via telematica e che:
conseguano ricavi annui da attività editoriale superiori o pari a 100.000 euro (ricavi derivanti da abbonamenti e vendita in qualsiasi forma, ivi compresa l’offerta di singoli contenuti a pagamento, da pubblicità, sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati);
abbiano fatto domanda di provvidenze, contributi o agevolazioni pubbliche.
È, poi, necessario nominare un direttore responsabile, che deve essere iscritto all’Albo dei giornalisti, nell’elenco dei professionisti o pubblicisti. Per le stampe a carattere tecnico, professionale o scientifico (escluse quelle sportive e cinematografiche) può assumere la qualifica di direttore responsabile la persona che, pur non essendo giornalista, si iscriva all’Elenco speciale tenuto presso l’Ordine professionale dei Giornalisti.
NORMATIVA DI RIFERIMENTOLegge 08.02.1948, n. 47.
CHI PUO'RICHIEDERLOL’istanza deve essere firmata dal proprietario, dall’esercente l’impresa giornalistica, nonché dal direttore responsabile (con firme autenticate). Se il proprietario o l’editore è una persona giuridica, deve chiedere l’iscrizione il legale rappresentante.
La domanda può essere consegnata da persona delegata: in questo caso le firme (del proprietario, dell’editore e del direttore responsabile) devono già essere autenticate da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro dipendente incaricato dal Sindaco.
DOVE SI RICHIEDETribunale Penale – Viale De Pietro
Ufficio Segreteria della Presidenza, Scala Tribunale, Piano IV, Stanza n. 17 – tel. 0832.1812206 - segreteria.presidenza.tribunale.lecce@giustizia.it
Orario di ricevimento: (lun. – ven.) 9:30 – 12:00
COSA OCCORRELa richiesta di registrazione deve essere effettuata mediante istanza diretta al Presidente del Tribunale (modello A).
Dalla domanda devono risultare le seguenti informazioni:
• nome, cognome, luogo, data di nascita, residenza e codice fiscale del proprietario, dell’editore (se diverso dal proprietario), del direttore responsabile, nonché l’indicazione di tipografia/server provider/emittente radiofonica/fornitore servizi di media audiovisivi e dati);
• titolo e sottotitolo, periodicità, sede, carattere, luogo di pubblicazione;
• tecnica di diffusione (se stampa: nome e indirizzo della tipografia; se giornale radio: nome, frequenza e indirizzo della stazione emittente; se telegiornale: canale, nome dell'emittente, studi da cui si trasmette; se periodico telematico: nome e indirizzo del service provider, estremi del decreto di autorizzazione del Ministero delle Comunicazioni e indirizzo web della pubblicazione telematica, allegando fotocopia del contratto e del decreto ministeriale).
Documentazione da allegare alla domanda:
Autocertificazione di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici(modello B), da parte del proprietario, dell’esercente l’impresa giornalistica – o del loro legale rappresentante, se persone giuridiche - e del direttore responsabile.
Se il direttore responsabile è un pubblicista o professionista, si allega all’autocertificazione la fotocopia della tessera dell’ordine (3 parti) e, in calce, occorre indicare che, dalla data del rilascio, non sono intervenute variazioni (con data e firma dell’interessato); se iscritto nell’elenco speciale dei giornalisti, allegare all’autocertificazione l’attestazione rilasciata dall’Ordine dei Giornalisti.
Se il proprietario e l’esercente l’impresa giornalistica sono persone giuridiche (società/associazione) occorre allegare una copia conforme all’originale dello statuto, rilasciata dal notaio in bollo o dalla CCIAA (€ 16,00 ogni 4 facciate).
Se l’esercente l’impresa giornalistica è diverso dal proprietario, occorre allegare il contratto fra le parti registrato c/o Agenzia delle Entrate, in copia conforme all’originale, in bollo.
Se periodico telematico, allegare il contratto con il service provider.
Fotocopia del documento di identità di tutti i sottoscrittori.
Nota di iscrizione a ruolo.
ministeriale).
COSTIAttestazione di versamento di € 168,00 sul c/c postale n. 8003 – Agenzia delle Entrate – Centro Operativo Pescara – Tasse e concessioni governative;
2 marche da bollo da € 16,00 cadauno e 1 marca da bollo da € 3,92 (da assolvere con PagoPa).
Le “ONLUS” sono esenti: dal pagamento delle tasse sulle concessioni governative, dalla produzione delle marche da bollo, purché, presentino il riconoscimento presso gli organi competenti (REGIONE – PREFETTURA – MINISTERO).