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Asseverazione di perizie e traduzioni

COS'È

È la procedura che dà valore tra privati o tra privati e la Pubblica Amministrazione alla perizia stragiudiziale e alla traduzione, per mezzo del giuramento davanti ad un cancelliere o un funzionario.

La perizia e la traduzione devono essere giurate da chi l'ha effettuata.

Il perito o il traduttore si recano in Tribunale o presso un Ufficio del Giudice di Pace con un documento valido d'identità e con la perizia o la traduzione da giurare.

Non esiste una competenza territoriale e il giuramento può essere effettuato in qualunque Tribunale o Ufficio del Giudice di Pace su tutto il territorio nazionale.

È peraltro possibile asseverare le perizie e le traduzioni anche dinanzi ad un Notaio.

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Art. 5 R.D. n. 136 del 9/10/1922; D.M. 04/01/1954 n. 2011 (Cat. 22); D.P.R. n. 642/1972.

CHI PUO'RICHIEDERLO

L'asseverazione deve essere richiesta da chi ha redatto la perizia stragiudiziale o la traduzione del documento. È, pertanto, richiesta in Ufficio la presenza della persona che ha redatto la perizia o la traduzione.

Il perito/traduttore che ha redatto 1’elaborato o la traduzione devono presentarsi personalmente e PREVIO APPUNTAMENTO, da richiedere tramite il sito del Tribunale di Lecce, presso l’Ufficio Asseverazioni del Tribunale o del Giudice di Pace.

Il perito/traduttore - prima di asseverare la propria traduzione o il proprio elaborato che deve essere datato e sottoscritto in ogni pagina - è invitato, dinanzi al cancelliere o al funzionario a spillare, o rilegare i fogli del documento, incluso il verbale di asseverazione, e ad apporre le marche da bollo previste che dovranno essere preventivamente procurate dallo stesso.

Lo stesso perito/traduttore deve altresì “autenticare” la perizia/traduzione numerando tutte le pagine e apponendo la propria firma e timbro su ogni pagina ad esclusione della pagina del verbale di giuramento.

N.B. La firma sul verbale di giuramento deve essere SEMPRE apposta dinanzi al cancelliere o al funzionario che ammonisce il perito o il traduttore ai sensi della legge (art. 483 c.p. e art. 193 c.p.c.) sulle responsabilità derivanti da false dichiarazioni. L’Ufficio non assume alcuna responsabilità per ciò che attiene il contenuto della perizia e della traduzione.

Si ricorda che il perito/traduttore deve essere persona diversa dall'interessato e non deve essere parente o affine dello stesso.

 

CHI PUO' FARLO

La perizia può essere redatta soggetti iscritti presso gli ordini professionali (ingegneri, architetti, biologi, medici, etc.) ovvero da coloro che sono in possesso di competenze tecniche e scientifiche, anche se non iscritto in albi, e che dichiarino di essere esperti o dotati di conoscenze specialistiche o di esperienza qualificata. L’iscrizione in Albo CTU e/o Periti non costituisce requisito obbligatorio, ma facoltativo.

La traduzione può essere redatta da soggetti iscritti nell'albo CTU (Interpreti e Traduttori) del Tribunale ovvero nel Ruolo dei Periti ed Esperti traduttori della Camera di Commercio o da soggetti che dichiarino di essere esperti nella lingua tradotta (specificando il motivo per cui sono a conoscenza della lingua straniera).

Ogni interessato può presentare perizie/traduzioni nel numero massimo di due elaborati ad appuntamento (non è consentito prendere più appuntamenti per Io stesso giorno).

DOVE SI RICHIEDE

Previo appuntamento da prenotare sul sito del Tribunale di Lecce ( Prenotazione Appuntamenti ) per i seguenti Uffici:

Cancelleria Volontaria Giurisdizione – I° Piano, Front office - Tribunale Civile di Via Brenta

Ufficio presso il Giudice di Pace di Lecce - 1° Piano, stanza n. 10 - Via Brenta

Ufficio Asseverazioni presso Tribunale Penale Viale de Pietro – IV° Piano, Scala lato Procura/Tribunale, stanza n. 18

Previo contatto diretto con il personale dell’Ufficio:

- Uffici del Giudice di Pace di Gallipoli, Casarano, Tricase e Ugento

COSA OCCORRE

Elaborato presentato debitamente datato e sottoscritto dal perito e/o traduttore, con allegato verbale di giuramento da sottoscrivere davanti al funzionario dell’ufficio, che ammonisce il perito o traduttore ai sensi della legge [art. 483 c.p. e art. 193 c.p.c.] sulle responsabilità derivanti da false dichiarazioni.
Se la perizia o la traduzione devono essere trasmesse all'estero è necessario la legalizzazione della firma del funzionario ad opera della Procura della Repubblica presso il Tribunale.

Il modulo di giuramento per periti e traduttori, iscritti o non all'albo CTU, va compilato e composto nel rispetto della sequenza sotto indicata:

- documento in corso di validità (che riporti l'indicazione della residenza attuale);

- PERIZIA: 1) testo della perizia 2) modulo di giuramento 3) allegati;

- TRADUZIONE: 1) testo originale 2) traduzione 3) modulo di giuramento

Il testo della perizia/traduzione (1) deve riportare nell'ultima pagina prima del giuramento la data in cui è stata redatta e la firma del perito o traduttore: tale data va riportata anche sul modulo di giuramento.

Non è consentito giurare traduzioni da una lingua straniera ad un'altra lingua straniera se non passando attraverso la lingua italiana. Pertanto il traduttore dovrà comporre l'atto nell'ordine che segue: prima il documento in lingua straniera e la traduzione in lingua italiana con il verbale di giuramento e, quindi, la traduzione dalla lingua italiana nell'altra lingua straniera con il relativo verbale di giuramento.

I cittadini extracomunitari devono indicare sul verbale di giuramento anche gli estremi del permesso di soggiorno (numero identificativo, data di rilascio e di scadenza, autorità rilasciante) che deve essere esibito in originale.

Se la perizia o la traduzione devono essere trasmesse all'estero è necessario la legalizzazione della firma del funzionario ad opera della Procura della Repubblica presso il Tribunale

COME SI SVOLGE

Il verbale di asseverazione è pubblicato sul sito istituzionale del Tribunale di Lecce ed è scaricabile, in formato .pdf, cliccando sul link in calce alla presente pagina.

Il verbale, una volta stampato, deve essere allegato alla fine della perizia o traduzione e prima degli eventuali allegati. Deve essere poi compilato a cura del perito/traduttore con i propri dati (cognome, nome, etc.) avendo cura di inserire gli estremi del documento di riconoscimento e di ogni altra voce prevista.

I cittadini extracomunitari devono riportare sul verbale di giuramento anche gli estremi del permesso di soggiorno (numero identificativo, data di rilascio e data di scadenza, Autorità rilasciante) che deve essere esibito in originale.

Traduzione

Il traduttore deve firmare le congiunzioni di tutti i fogli della traduzione, a partire da quella che unisce l’ultima facciata del documento tradotto, con la prima facciata della traduzione, ad eccezione della pagina che contiene il solo giuramento.

I timbri contenuti nel documento da tradurre devono essere descritti e tradotti, come pure le firme: se poco chiari, occorre precisarlo con espressioni tipo “timbro illeggibile”, “f.to illeggibile”, nella lingua della traduzione. Anche le foto e le marche devono essere menzionate dal traduttore (es. foto dell’interessato”, “marca da …. ” ).

Nel caso in cui venga omessa la traduzione di alcune parti del documento, si deve specificare esattamente, prima della traduzione e nella stessa lingua, quali parti non sono state tradotte; nel verbale di traduzione si darà atto, mediante dichiarazione da parte del traduttore, della circostanza secondo cui l’atto da tradurre è stato tradotto integralmente, in tutte le sue parti ovvero in parte (specificando che nella traduzione vi è l’indicazione delle parti mancanti, anche mediante dicitura omissis).

Non è consentito giurare traduzioni da una lingua straniera ad un’altra lingua straniera se non passando attraverso la lingua italiana. Pertanto il traduttore dovrà comporre 1’atto nell’ordine che segue: prima il documento in lingua straniera e la traduzione in lingua italiana con il verbale di giuramento e, quindi, la traduzione dalla lingua italiana nell’altra lingua straniera con il relativo verbale di giuramento.

Si ricorda che, per consentire le operazioni di riconoscimento, è necessario utilizzare un documento di identificazione valido ed originale.

Se la perizia o la traduzione deve essere trasmessa all'estero, è necessario legalizzare la firma del cancelliere o del Notaio dinanzi al quale è stato effettuato il giuramento recandosi presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale (apposizione della apostilla).

TEMPI

Rilascio immediato.

COSTI

TRADUZIONE

Sulla traduzione va apposta una marca da bollo da €. 16.00 ogni 4 facciate (purché le facciate siano ciascuna da 25 righe) compreso il verbale di giuramento; se le pagine della traduzione, compreso il verbale di giuramento, contengono un numero di righe da 101 a 200 applicare 2 marche da €. 16.00; se contengono da 201 a 300 righe applicare 3 marche da €. 16.00 ecc. comprendendo nel calcolo anche le righe del verbale di giuramento.

Deve essere altresì corrisposto il diritto di certificazione di €. 3.92 (art. l D.M. Giustizia 9/7/2021) il cui pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente a mezzo PagoPA collegandosi al seguente link:

Portale Servizi Te tematici. Altri Pagamenti (giustizia.it)

Le marche da €. 16.00 non vanno applicate sul testo da tradurre, ma a partire dalla prima pagina della traduzione.

Le traduzioni esenti da bollo (adozioni, borse di studio, divorzio, lavoro e previdenza. Ecc.) devono riportare sul verbale di giuramento gli estremi della legge che ne prevede l'esenzione.

N.B. L'attività di asseverazione delle traduzioni è assoggettata al versamento dell’imposta di bollo anche nel caso in cui la traduzione giurata o 1’asseverazione abbia ad oggetto certificati rilasciati all’estero in materia di stato civile o anche rilasciati dallo Stato italiano ma da tradurre in lingua straniera.

Allo stesso modo l’imposta il bollo della traduzione non può considerarsi assorbita dal contributo unificato eventualmente dovuto per il procedimento a cui la traduzione o l’asseverazione ipoteticamente afferisce in quanto il traduttore o il perito non possono considerarsi “parti” processuali (Min. Giustizia DAG 29/09/2021.0 195344.U e Agenzia Entrate prot. 23.7944 del l 7/09/2021).

 

PERIZIA

Sulla perizia va apposta una marca da bollo da €. 16.00 ogni 4 facciate (purché le facciate siano ciascuna da 25 righe) compreso il verbale di giuramento; se le pagine della traduzione, compreso il verbale di giuramento, contengono un numero di righe da 101 a 200 applicare 2 marche da €. 16.00; se contengono da 201 a 300 righe applicare 3 marche da €. 16.00 ecc. comprendendo nel calcolo anche le righe del verbale di giuramento.

Deve essere altresì corrisposto il diritto di certificazione di €. 3.92 (art. l D.M. Giustizia 9/7/2021) il cui pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente a mezzo PagoPA collegandosi al seguente link:

Portale Servizi Te tematici. Altri Pagamenti (giustizia.it)

Per gli allegati inseriti dopo il verbale di giuramento saranno applicati i costi relativi agli allegati (art. 28 parte 2 Tariffa allegato A- parte seconda- D.P.R. 642/1972 e succ. mod.).

Costi degli allegati alla perizia

Per quanto riguarda gli allegati:

se gli allegati sono costituiti da: “tipi, disegni, modelli, piani, dimostrazioni, calcoli ed altri lavori degli ingegneri, architetti, periti, geometri e misuratori; liquidazioni, dimostrazioni, calcoli ed altri lavori contabili dei liquidatori, ragionieri e professionisti in genere”: marca da bollo da €. 0,52 per ogni foglio (4 facciate) o esemplare;

1 marca da bollo da €. 0,52 su ciascun allegato “elaborato originale” del perito (1 marca per ogni foglio (4 facciate) o esemplare);

1 marca da bollo da €. 0,52 ogni 100 righe nell’ipotesi di allegato che contenga elenchi, calcoli, computi metrici, ecc.

1 marca da bollo da €. 0,52 per ogni fotografia (anche se in fotocopia). Se in una facciata sono presenti più foto, deve essere conteggiato 1’ importo di €. 0,52 per ciascuna foto;

1 marca da bollo da €. 0,52 su ciascuna fotocopia di documenti (per ogni foglio di 4 facciate o esemplare) rilasciata da altri uffici se autenticata dal perito con timbro personale e firma.

N.B. Le marche riferibili a più allegati o più foto possono essere cumulate in una sola marca di unico importo.

Le perizie esenti dal bollo (adozioni, borse di studio, divorzio e previdenza, ecc.) devono riportare sul verbale di giuramento gli estremi della legge o della normativa che ne prevede l'esenzione.

Allegati
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