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Domande frequenti

Le domande frequenti sono una raccolta delle domande più comuni su un determinato argomento e delle relative risposte, e servono ad aiutare in modo veloce gli utenti in difficoltà o coloro che hanno fretta di ottenere una risposta ad un loro quesito.

Il circondario è la porzione di territorio dove si estende la competenza del Tribunale e, di conseguenza, della Procura della Repubblica presso il Tribunale. Spesso coincide con la provincia, come nel nostro caso.

Il distretto è la porzione di territorio dove si estende la competenza della Corte d'Appello e di tutti i Tribunali che in esso insistono. Di conseguenza, si ricava la competenza della Procura Generale e delle Procure della Repubblica da essa dipendenti. 

L’interessato deve motivare la richiesta del certificato penale?

No. Deve, però, precisare l’uso a cui è destinato il certificato quando - nei casi previsti dalla legge - ne richiede il rilascio gratuito.

Quando il rilascio del certificato è gratuito?

Il rilascio è gratuito quando il certificato deve essere esibito nelle controversie di lavoro, previdenza ed assistenza obbligatoria (art. 10 L. 533/73), nelle procedure di adozione, affidamento di minori e affiliazione (art. 82 L.184/83), in un procedimento nel quale la persona è ammessa a beneficiare del gratuito patrocinio (art. 18 D.P.R. 115/2002) o deve essere unito alla domanda di riparazione dell’errore giudiziario (art. 176 disp. att. c.p.p.).

Nel certificato penale rilasciato all’interessato risultano tutte le iscrizioni in materia penale esistenti nel casellario giudiziale?

No. Vi sono delle eccezioni, previste dall’art. 25 del Testo unico n. 313/2002. Non risultano, ad esempio:

le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della “non menzione”, purché questo beneficio non sia stato revocato;

le condanne pronunciate dal giudice di pace;

le condanne pronunciate da altro giudice per i reati di competenza del giudice di pace;

le condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda;

le condanne per reati estinti.

Poiché dal certificato penale richiesto dall’interessato non risultano tutte le iscrizioni riguardanti lo stesso, come può questi verificare la correttezza di tutte le iscrizioni a suo carico?

Attraverso lo strumento della “visura a richiesta degli interessati”. La visura è uno strumento introdotto dal T.U. n. 313/2002.

Se dal certificato penale o dalla visura risulta non corretta una determinata iscrizione, cosa può fare l’interessato?

Può rivolgersi al tribunale del luogo di nascita, il quale, in composizione monocratica e con le forme previste per il procedimento di esecuzione, decide su tutte le questioni concernenti le iscrizioni ed i certificati del casellario.

Se l’interessato è nato all’estero, qual è il tribunale competente sulle questioni concernenti le iscrizioni e i certificati del casellario giudiziale?

Il Tribunale di Roma.

Nel certificato richiesto da un’amministrazione pubblica risultano tutte le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale al nome della persona riguardo alla quale si chiede la certificazione?

No. Per i certificati richiesti dalle amministrazioni pubbliche o dai gestori di pubblici servizi sono stabilite le medesime esclusioni previste per i certificati richiesti dagli interessati. Tuttavia amministrazioni pubbliche o gestori di pubblici servizi possono richiedere un certificato generale, contenente la totalità delle iscrizioni riguardanti una determinata persona, ai soli fini dell’accertamento d’ufficio di stati, qualità e fatti ovvero del controllo sulla dichiarazione sostitutiva presentata dall’interessato.

Le medesime limitazioni valgono anche per l’autorità giudiziaria?

No. La magistratura penale acquisisce il certificato di tutte le iscrizioni esistenti nel casellario che riguardano una determinata persona.

Può il pubblico ministero o il difensore dell’imputato richiedere il rilascio di un certificato del casellario relativo alla persona offesa o al testimone?

Sì, previa autorizzazione del giudice procedente. In tal caso il certificato riporta tutte le iscrizioni esistenti nel casellario.

Come si richiede il certificato del casellario giudiziale (generale, penale o civile) dall’estero?

Il cittadino italiano o straniero residente all'estero può indirizzare la richiesta a qualunque ufficio del casellario giudiziale presso una Procura della Repubblica.

La domanda, in carta semplice, deve contenere l'indicazione:

  1. delle generalità dell'interessato, vale a dire della persona a cui si riferisce il certificato (si raccomanda di precisare in stampatello quale sia il nome e quale il cognome, e il luogo (città/località e stato estero) e data di nascita);
  2. l’indirizzo presso il quale spedire il certificato richiesto;
  3. quando è richiesto il rilascio gratuito del certificato (adozione, controversie di lavoro, ammissione al gratuito patrocinio, riparazione dell'errore giudiziario) o il rilascio con esenzione dal pagamento della marca da bollo (atti, documenti e istanze delle ONLUS, borse di studio), l’uso a cui è destinato il certificato che provi il diritto all’esenzione.

La domanda deve essere firmata dalla persona a cui si riferisce il certificato e deve specificare quale certificato è richiesto (certificato del casellario giudiziale o quello dei carichi pendenti).

Il certificato è rilasciato in lingua italiana e, se rilasciato dall’ufficio del casellario di Bolzano, in lingua tedesca.

Il costo del rilascio del certificato è di € 19,92 (di cui € 16 per marca da bollo e € 3,92 per diritti di certificato) per ciascun certificato richiesto.

Nel caso in cui il certificato è esente da bollo si dovrà versare soltanto l’importo di € 3,92 per i diritti di certificato.

Inoltre, dovranno essere pagate le spese di affrancatura per la spedizione del certificato. Per la spedizione con posta ordinaria il costo verso i Paesi europei è di € 1,15, verso i Paesi extraeuropei € 2,40 e verso l'Oceania € 3,10.

Poiché le modalità di pagamento (es. assegno bancario internazionale, vaglia postale o eurogiro, ecc.) dell’importo dovuto per il certificato richiesto e per le relative spese di spedizione sono diverse a seconda del Paese da cui è richiesto il certificato e delle convenzioni in materia è necessario informarsi presso l'ufficio del casellario giudiziale a cui si invia la richiesta per sapere secondo quale modalità effettuare il pagamento.

Non inviare denaro

Alla domanda vanno allegate:

  1. la copia di un documento di identità valido (es. passaporto, patente internazionale di guida) dell’interessato
  2. la prova del pagamento dell’importo complessivo per i bolli, i diritti e le spese per la spedizione del certificato
  3. la busta già compilata con l’indirizzo dell’interessato, per la spedizione del certificato richiesto, senza francobolli.

Dal 6 aprile 2014 chi assume nuovi dipendenti per lo svolgimento di attività a contatto con i minori dovrà richiedere il certificato del casellario ai sensi dell’art. 25 bis del DPR 313/2002. L'obbligo c'è anche nei confronti di chi è già stato assunto?

No. L’obbligo per il datore di lavoro sorge all’atto dell’assunzione e quando, scaduto il termine di durata previsto, il datore di lavoro stipuli altro e nuovo contratto con lo stesso lavoratore.

In quali casi il datore di lavoro ha l'obbligo di richiedere il certificato ai sensi dell'art. 25 bis del DPR 313/2002?

In tutti i casi in cui si instaura con la persona un rapporto contrattuale con prestazioni corrispettive, per attività che comportino un contatto diretto e regolare con i minori. L’obbligo non sorge, invece, per le forme di collaborazione che non si strutturino all’interno di un definito rapporto di lavoro.

I certificati valgono 6 mesi. Il datore di lavoro dovrà quindi richiedere il certificato ai sensi dell’art. 25 bis del DPR 313/2002 per i suoi dipendenti ogni 6 mesi?

No. Il certificato va richiesto solo al momento dell'assunzione.

In attesa del certificato richiesto dal datore di lavoro si può procedere alla stipula del contratto?

Si. In attesa dell'acquisizione del certificato, se il datore di lavoro è pubblico può acquisire dal lavoratore una dichiarazione sostitutiva di certificazione; se il datore è privato, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Le esenzioni dal bollo sono soltanto quelle indicate nel D.P.R. 642/72, tabella allegato B?

Le esenzioni indicate nel DPR 642/72 sono quelle principali. Altri casi di esenzione potrebbero però essere presenti in normative specifiche.

Con riferimento alle prescrizioni del D.Lgs. 39/2014, che si intende per “ attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori”?

Per attività professionali o attività volontarie organizzate si intende tutte le professioni o i lavori (ad es. quelle di insegnante, bidello, pediatra, allenatore, educatore) per i quali l’oggetto della prestazione comporta un contatto diretto e regolare con i minori a fronte di uno specifico rapporto di lavoro.

Attività professionali quali esempio quella di medico odontoiatra o medico pediatra che comporta attività verso i minori è assoggettata alle prescrizioni del DL 39/2014 con riferimento ai propri lavoratori dipendenti?

Si.

Sono la vice-presidente di una Associazione Culturale che organizza, tra le altre cose, corsi di scuola di musica primaria (quindi rivolti principalmente a minorenni). Per l'organizzazione di questi corsi ci avvaliamo della collaborazione di professionisti che rilasciano regolare fattura come titolari di partita iva. Ci dobbiamo ritenere datori di lavoro e quindi richiedere per questi professionisti il certificato penale del casellario giudiziale ai sensi dell’art. 25 bis del DPR 313/2002?

Si, qualora l'attività svolta dal professionista sia oggetto di un contratto, comunque qualificato, che faccia sorgere un rapporto di lavoro con prestazioni corrispettive.

L’interessato deve motivare la richiesta del certificato dei carichi pendenti?

No. Deve, però, precisare l’uso a cui è destinato il certificato quando, nei casi previsti dalla legge, ne richiede il rilascio gratuito.

Quando il rilascio del certificato è gratuito?

Il rilascio è gratuito quando il certificato deve essere esibito nelle controversie di lavoro, previdenza ed assistenza obbligatoria (art. 10 L. 533/73), nelle procedure di adozione, affidamento di minori e affiliazione (art. 82 L.184/83), in un procedimento nel quale la persona è ammessa a beneficiare del gratuito patrocinio (art. 18 D.P.R. 115/2002) o deve essere unito alla domanda di riparazione dell’errore giudiziario (art. 176 disp. att. c.p.p.).

Nel certificato dei carichi pendenti rilasciato all’interessato risultano tutti i procedimenti penali per i quali è stata assunta la qualità di imputato?

L’art. 27 del T.U. del Casellario prevede che nel certificato nazionale dei carichi pendenti non risultino alcune iscrizioni, quali, ad esempio, quelle relative a sentenze di condanna per le quali è stato concesso il beneficio della non menzione, ai provvedimenti emessi dal Giudice di pace, alle condanne per contravvenzioni punibili con l’ammenda, ecc.

Nel certificato dei carichi pendenti risultano tutti i procedimenti penali in corso nei confronti di un soggetto su tutto il territorio nazionale?

No, risultano soltanto quelli in corso dinanzi al tribunale a cui la Procura della Repubblica accede e i relativi giudizi di impugnazione. Se l’interessato desidera conoscere le pendenze in corso presso più uffici giudiziari, dovrà presentare la richiesta del certificato a tutte le Procure della Repubblica interessate (il certificato nazionale sarà realizzato a seguito dell’attivazione del casellario nazionale dei carichi pendenti, prevista per il 2014).

Se dal certificato dei carichi pendenti risulta non corretta una determinata iscrizione, cosa può fare la persona interessata?

Può rivolgersi al Tribunale del luogo di nascita, il quale, in composizione monocratica e con le forme previste per il procedimento di esecuzione, decide su tutte le questioni concernenti le iscrizioni ed i certificati dei carichi pendenti.

Se l’interessato è nato all’estero, qual è il tribunale competente sulle questioni concernenti le iscrizioni e i certificati dei carichi pendenti?

Il Tribunale di Roma.

Può il pubblico ministero o il difensore dell’imputato richiedere il rilascio di un certificato dei carichi pendenti relativo alla persona offesa o al testimone?

Sì, previa autorizzazione del giudice procedente. In tal caso il certificato riporta tutte le iscrizioni esistenti.

I diritti di cancelleria necessari per il rilascio del certificato dei carichi pendenti possono essere corrisposti in danaro?

No, in nessun caso. Gli importi previsti per diritti di cancelleria sono corrisposti mediante l’uso di comuni marche da bollo. Tali marche vengono apposte sulla domanda, mentre sul certificato l’ufficio provvede ad attestare l’avvenuto pagamento.

Come si richiede il certificato dei carichi pendenti dall’estero?

Il cittadino italiano o straniero residente all'estero può indirizzare la richiesta a qualunque ufficio del casellario giudiziale presso una Procura della Repubblica.

La domanda, in carta semplice, deve contenere l'indicazione:

  1. delle generalità dell'interessato, vale a dire della persona a cui si riferisce il certificato (si raccomanda di precisare in stampatello quale sia il nome e quale il cognome, e il luogo (città/località e stato estero) e data di nascita);
  2. l’indirizzo presso il quale spedire il certificato richiesto;
  3. quando è richiesto il rilascio gratuito del certificato (adozione, controversie di lavoro, ammissione al gratuito patrocinio, riparazione dell'errore giudiziario) o il rilascio con esenzione dal pagamento della marca da bollo (atti, documenti e istanze delle ONLUS, borse di studio), l’uso a cui è destinato il certificato che provi il diritto all’esenzione.

La domanda deve essere firmata dalla persona a cui si riferisce il certificato e deve specificare quale certificato è richiesto (certificato del casellario giudiziale o quello dei carichi pendenti).

Il certificato è rilasciato in lingua italiana e, se rilasciato dall’ufficio del casellario di Bolzano, in lingua tedesca.

Il costo del rilascio del certificato è di € 19,92 (di cui € 16 per marca da bollo e € 3,92 per diritti di certificato) per ciascun certificato richiesto.

Nel caso in cui il certificato è esente da bollo si dovrà versare soltanto l’importo di € 3,92 per i diritti di certificato.

Inoltre, dovranno essere pagate le spese di affrancatura per la spedizione del certificato. Per la spedizione con posta ordinaria il costo verso i Paesi europei è di € 1,15, verso i Paesi extraeuropei € 2,40 e verso l'Oceania € 3,10.

Poiché le modalità di pagamento (es. assegno bancario internazionale, vaglia postale o eurogiro, ecc.) dell’importo dovuto per il certificato richiesto e per le relative spese di spedizione sono diverse a seconda del Paese da cui è richiesto il certificato e delle convenzioni in materia è necessario informarsi presso l'ufficio del casellario giudiziale a cui si invia la richiesta per sapere secondo quale modalità effettuare il pagamento.

Non inviare denaro

Alla domanda vanno allegate:

  1. la copia di un documento di identità valido (es. passaporto, patente internazionale di guida) dell’interessato
  2. la prova del pagamento dell’importo complessivo per i bolli, i diritti e le spese per la spedizione del certificato
  3. la busta già compilata con l’indirizzo dell’interessato, per la spedizione del certificato richiesto, senza francobolli.

Può il datore di lavoro privato chiedermi di esibire il certificato dei carichi pendenti in sede di assunzione?

Il datore di lavoro privato può chiedere l’esibizione del certificato del carico pendente solo se previsto dal contratto o da una norma di legge. La sentenza della Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 17 luglio 2018, n. 19012 ha precisato l’illegittimità di tale pretesa se il CCNL prevede invece – ai fini della valutazione dell’attitudine professionale del lavoratore – solo la produzione del certificato penale, dichiarando errato l’attribuire all’espressione “certificato penale”, un significato semantico suscettibile di plurime interpretazioni, che andrebbe ad estendere il recinto di documenti richiedibili.

Inoltre l’art. 8 dello Statuto dei Lavoratori (è fatto divieto al datore di lavoro, ai fini dell’assunzione, come nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi […] su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell’attitudine professionale del lavoratore’) giustifica che in assenza di espressa previsione contrattuale, non può essere dilatato per via interpretativa fino a ricomprendere informazioni relative a procedimenti penali in corso, ciò specie in considerazione del principio costituzionale della presunzione d’innocenza”.

Infine l’Autorità garante per la protezione dei dati personali ha precisato (da ultimo, Provv. Garante del 22 maggio 2018, n° 314) che il datore di lavoro può richiedere tali certificati solo ove sussista ”un’idonea base giuridica (legislativa o regolamentare), valutando se “risultano applicabili al caso concreto disposizioni dell’ordinamento che prevedano il trattamento dei dati giudiziari dei dipendenti in relazione alle attività svolte dalla società (analogamente a quanto espressamente previsto dal legislatore per determinate attività; v. ad es.: articolo 25-bis, D.P.R. 14.11.2002, n. 313 in relazione allo svolgimento di attività professionali o volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori; articolo 76, d. lgs. 7.9.2005, n. 209 e succ. mod. e D.M. 11.11.2011, n. 220 con riferimento ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo presso le imprese di assicurazione e di riassicurazione; D.M. 29.7.2015, articolo 2, comma 4, con riferimento ai dipendenti del titolare di un’autorizzazione generale nel settore postale)

Come fare per sapere se una persona deceduta ha fatto testamento?

Si può fare richiesta al Registro generale dei testamenti.
Il Registro generale dei testamenti ha sede presso l'Ufficio centrale degli archivi notarili e consente di conoscere se una persona deceduta ha fatto testamento, sia sul territorio nazionale che presso le nostre autorità consolari all'estero, ed il luogo in cui il testamento è custodito.

Si può accettare con il beneficio d’inventario l’eredità di una persona che ha manifestato in vita la sua contrarietà all’accettazione con beneficio d’inventario?

Sì, anche se la persona defunta ne aveva fatto espresso divieto nel testamento.

Che cos’è la trascrizione?

La trascrizione è un mezzo di pubblicità legale, prevista dagli artt. 2643 e seguenti del codice civile, consistente nell'annotazione di determinati atti giuridici in appositi registri pubblici.
La dichiarazione di accettazione con beneficio d’inventario viene trasmessa dal tribunale all’Ufficio del Territorio per essere trascritta.

Cosa si può fare per sapere se una eredità è stata accettata con beneficio d’inventario?

Si può verificare nel Registro delle successioni presso il tribunale civile del luogo ove la persona deceduta aveva l’ultimo domicilio. Il Registro delle successioni è pubblico, quindi può essere consultato da chiunque ne faccia domanda. Si divide in tre parti: nella prima si trovano le dichiarazioni di accettazione con beneficio d'inventario, nella seconda le rinunce all'eredità, nella terza i provvedimenti di nomina dei curatori.

L’inventario contiene la descrizione dei beni, dei crediti e dei debiti appartenenti alla persona deceduta; rappresenta pertanto la sua situazione patrimoniale con riferimento al momento della morte.
L’inventario è obbligatorio nel caso in cui l’erede intenda accettare l’eredità con beneficio di inventario  (vedi scheda Accettazione d’eredità con beneficio d’inventario).

Se l’erede è in possesso di (tutti o alcuni) beni ereditati e intende accettare l’eredità con beneficio d’inventario, lo deve fare entro tre mesi dalla data della morte. Se l’inventario non è compiuto nei tre mesi, l’accettante decade dal beneficio e viene considerato erede puro e semplice con la conseguenza che dovrà farsi carico di tutti gli eventuali debiti del defunto.

Se l’erede non è in possesso di beni appartenenti al defunto, può chiedere l’accettazione con beneficio di inventario entro dieci anni dalla morte. L’inventario deve essere compiuto entro tre mesi dalla data della dichiarazione di accettazione con beneficio d’inventario.

 

In entrambi i casi, se è impossibile concludere l’inventario entro il termine dei tre mesi, può essere concessa una proroga, ma deve essere depositata una richiesta motivata di proroga prima della scadenza del termine dei tre mesi.
Possono chiedere l’inventario:

  • gli eredi
  • i creditori del defunto
  • l’esecutore testamentario
  • le persone che hanno diritto ad ottenere la rimozione dei sigilli (art. 763 c.p.c.)

L’inventario viene fatto da un cancelliere del tribunale o, se richiesto dalle parti, da un notaio.

 

Per la nomina ad esecutore testamentario sono richieste particolari competenze professionali o titoli di studio?

No. La legge richiede solo la piena capacità di agire. Per questo motivo non possono essere nominati minori, interdetti o inabilitati.

Cosa si può fare se l’esecutore testamentario non procede né all’accettazione, né alla rinuncia?

Chiunque sia interessato può chiedere all’autorità giudiziaria di assegnare all’esecutore testamentario un termine per l’accettazione, decorso il quale l’esecutore si considera rinunciante.

L’esecutore testamentario può alienare beni ereditari?

Sì, se lo ritiene necessario ma deve chiedere l’autorizzazione all’autorità giudiziaria la quale provvede sentiti gli eredi.

L’esecutore testamentario può essere esonerato dal suo incarico?

Sì. L’art. 710 cod. civ. dispone che, su istanza di ogni interessato, l’autorità giudiziaria può esonerare l’esecutore testamentario dal suo ufficio per gravi irregolarità nell’adempimento dei suoi obblighi, per inidoneità all’ufficio o per aver commesso azioni che ne menomi la fiducia.

L’incarico di esecutore testamentario prevede un compenso?

Di norma no. L’incarico è svolto a titolo gratuito a meno che il testatore non abbia previsto una retribuzione a carico dell’eredità.

Chi sostiene le spese effettuate dall’esecutore testamentario per l’esercizio del suo incarico?

Le spese sono a carico dell’eredità.

In che modo è possibile sapere se un esecutore testamentario ha accettato l’incarico, o eventualmente vi ha rinunciato?

E’ possibile verificare l’eventuale annotazione nel Registro delle successioni tenuto dalla cancelleria del tribunale del luogo di ultimo domicilio del defunto. Il Registro delle successioni è pubblico e può essere esaminato da chiunque ne faccia domanda, con possibilità di richiedere estratti e certificati.

Sì, è possibile revocare la rinuncia fino a quando il diritto all'accettazione non è prescritto e cioè entro dieci anni dall’apertura della successione (art. 525 cc)

È possibile il patrocinio a spese dello Stato a copertura dei costi del procedimento?

È previsto il patrocinio a spese dello Stato e quindi è possibile farsi assistere da un avvocato senza dover affrontare le spese di difesa e le altre spese processuali.

Del patrocinio a spese dello Stato può usufruire anche il cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia. Per le condizioni di ammissione a tale beneficio si rinvia alla legge 1990/217.

Poiché la domanda va presentata al consiglio dell’ordine degli avvocati possono essere consultati i relativi siti web (per il Consiglio dell’ordine degli avvocati di Roma) nonché il sito del Ministero della giustizia.

Riferimenti normativi: Legge 1990 n. 217, come modificata dalla legge 2001, n.134. (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti)

È possibile il ricorso in appello contro una decisione relativa alla pronuncia di divorzio/separazione legale/annullamento di matrimonio?

Le sentenze di separazione giudiziale, di divorzio o di annullamento del matrimonio sono suscettibili di impugnazione mediante il mezzo dell’appello. Le sentenze non definitive in materia di divorzio (per esempio quelle che pronunciano sullo status) o di separazione (per esempio quando la causa prosegue per la pronuncia sull’addebito o sull’assegno) non sono suscettibili di appello differito (cioè unitamente alla sentenza definitiva), ma devono essere impugnate nei termini di legge.

È possibile il riconoscimento di una decisione di divorzio/separazione legale/annullamento di matrimonio pronunciata da un’autorità giudiziaria di un altro Stato membro?

In materia trova applicazione il regolamento (CE) n. 2201/2003 del 27 novembre 2003, che prevede una procedura comune a tutti i Paesi della U.E.

Il riconoscimento è automatico, quindi non è necessario alcun procedimento per l’aggiornamento delle iscrizioni nello stato civile di uno Stato membro a seguito di decisione di divorzio, separazione, annullamento contro la quale non sia più possibile proporre impugnazione.

Ma ogni parte interessata può anche far dichiarare che la decisione deve essere o non può essere riconosciuta; i motivi di non riconoscimento sono espressamente previsti dal regolamento.

L’istanza (nella forma del ricorso) si propone alla corte di appello territorialmente competente (con riferimento al luogo di attuazione della decisione, in applicazione delle norme interne). Il giudice decide senza indugio (anche senza contraddittorio) e la decisione viene comunicata al richiedente.

Qual è il giudice competente per l'opposizione al riconoscimento di una decisione relativa alla pronuncia di divorzio/separazione legale/annullamento di matrimonio pronunciata in un altro Stato membro e procedure applicabili?

Contro la decisione sul riconoscimento ciascuna delle parti può proporre opposizione davanti alla corte di appello che ha adottato il provvedimento, nel termine di un mese dalla sua notificazione (due mesi se la controparte è residente in uno Stato diverso). 

In questa seconda fase vanno rispettate le regole del contraddittorio e trovano applicazione le ordinarie disposizioni sul processo contenzioso. Contro la sentenza che decide sull’opposizione è ammesso ricorso per cassazione (V. allegati al Regolamento).

Quale è la legge applicabile da parte del giudice nel quadro di una procedura di divorzio tra coniugi che non vivono in questo Stato membro o che sono di nazionalità diversa?

La legge nazionale comune dei coniugi al momento della domanda di separazione o di divorzio; nel caso di coniugi con diversa cittadinanza, la ricerca della legge applicabile viene rimessa al prudente apprezzamento del giudice che dovrà individuare il paese in cui la vita coniugale è prevalentemente localizzata.

Se la legge straniera in concreto applicabile non prevede la separazione personale e il divorzio, troverà applicazione la legge italiana (art. 31 legge 1995, n. 218), prevalendo in tal caso lalex fori. Al riguardo, va in particolare rilevato che l’applicazione della legge italiana non presuppone la cittadinanza italiana del coniuge richiedente e può essere invocata anche da uno straniero, sia in un matrimonio misto sia in un matrimonio tra stranieri.

Con riferimento alle ipotesi formulate nel quesito, ai coniugi italiani che abbiano presentato in Italia domanda di separazione o di divorzio sarà applicabile la legge italiana, anche se non residenti in Italia; se si tratta di coniugi di nazionalità diversa, troverà applicazione la legge dello Stato nel quale si è prevalentemente localizzata la vita matrimoniale; ma se detta legge non conosce gli istituti della separazione o del divorzio il giudice (italiano) applicherà la legge italiana.

La separazione personale dei coniugi implica la cessazione dell’obbligo di convivenza derivante dal matrimonio. La separazione di fatto è priva di effetti (fatte salve le situazioni anteriori alla legge di riforma del 1975, n. 151).

Per effetto della separazione non viene meno il rapporto coniugale, ma si ha solo un’attenuazione del vincolo.

La separazione legale può essere giudiziale o consensuale.

Si deve versare la cauzione?

No. Il ricorso al giudice di pace era condizionato al versamento di una cauzione, pena la inammissibilità del ricorso stesso. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 114 dell'8 aprile 2004, ha dichiarato l'illegittimità della norma del Codice della strada che prevedeva il versamento della cauzione (art. 204 bis comma 3) per contrasto con gli articoli 3 e 24 della Costituzione.

E’ indifferente presentare ricorso avverso la cartella esattoriale o avverso il verbale di accertamento?

No. Il ricorso avverso la cartella esattoriale può essere presentato solo per errori materiali della cartella o per vizi di notifica, ma non può essere proposto per contestare nel merito il verbale. Infatti quando viene inviata la cartella sono già scaduti i termini per proporre ricorso al prefetto o al giudice di pace contro il verbale.

E’ possibile inviare il ricorso per posta?

Sì.

Cosa occorre per utilizzare il servizio online?

Un computer con il collegamento a internet e una stampante. Non è necessario essere dotati di posta elettronica ma è possibile, fornendo un indirizzo e-mail, ricevere direttamente le comunicazioni e gli aggiornamenti sul ricorso.

Chi può utilizzarlo?

Tutti, cittadini e avvocati.
Il ricorso in opposizione a sanzione amministrativa al giudice di pace infatti può essere presentato anche senza l’assistenza dell’avvocato.
Il ricorso per decreto ingiuntivo (D.I.) al giudice di pace può essere presentato anche senza l’assistenza del legale se il valore della causa è inferiore a euro 1.100,00.

Nella compilazione del ricorso e' obbligatorio indicare l'indirizzo di posta elettronica?

Assolutamente no. Fornire la propria e-mail è facoltativo. Si consiglia di indicarla per ricevere tutte le comunicazioni in merito all'opposizione depositata rendendo superfluo recarsi presso l'ufficio per chiedere informazioni.

Per quali ricorsi è possibile compilare il ricorso e la nota d’iscrizione a ruolo online?

Per i ricorsi in opposizione a sanzione amministrativa davanti al giudice di pace in materia di
-  violazione del codice della strada (verbale, cartella esattoriale, ordinanza del prefetto)
-  opposizione a ordinanza del prefetto per emissione di assegno a vuoto
-  altre violazioni di competenza del giudice di pace, che non rientrino nelle materie escluse

Per i ricorsi per decreto ingiuntivo (D.I.) davanti al giudice di pace.

Quali sono le materie escluse dalla competenza del giudice di pace, in merito all’opposizione a sanzione amministrativa?

Le materie escluse dalla competenza del giudice di pace in merito all’opposizione a sanzione amministrativa sono relative alle violazionI concernenti:

  1. la tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro
  2. di previdenza e assistenza obbligatoria
  3. urbanistica ed edilizia
  4. di tutela dell’ambiente dall’inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette
  5. di igiene degli alimenti e delle bevande
  6. di società e di intermediari finanziari
  7. tributaria e valutaria
  8. se per la violazione è prevista una sanzione pecuniaria superiore nel massimo a 15.493,00 euro
  9. quando, essendo la violazione punita con sanzione pecuniaria proporzionale senza previsione di un limite massimo, è stata applicata una sanzione superiore a 15.493,00 euro
  10. quando è stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest’ultima, fatta eccezione per le violazioni previste dal regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, dalla legge 15 dicembre 1990, n. 386 e dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285

Se non ho una e-mail come posso controllare lo stato del mio ricorso?

Collegati al link riportato in fondo pagina - - http://gdp.giustizia.it/  - -, individua l'ufficio da consultare, accedi alla sezione Ricerche, clicca su "Numero Protocollo WEB" ed inserisci il numero di protocollo WEB che è stato assegnato al tuo ricorso al termine della sua compilazione online.
Potrai cosi' verificare l'avvenuta iscrizione al ruolo e successivamente tutti gli eventi inerenti lo stato del ricorso (fissazione prima udienza, giudice assegnatario, etc.)

Posso utilizzare la compilazione online per redigere la sola nota d’iscrizione a ruolo?

Posso cercare le informazioni sul mio ricorso solo con il numero di protocollo WEB?

Successivamente all'iscrizione a ruolo del ricorso la ricerca potrà essere effettuata anche col numero di ruolo generale.

Non ho compilato il ricorso online. Posso ugualmente verificare lo stato del procedimento?

Sì. E’ possibile verificare lo stato del procedimento facendo ricerche per numero di ruolo, numero di sentenza, numero di decreto ingiuntivo,  purchè, non disponendo del numero di protocollo web che viene assegnato solo in caso di compilazione online, si disponga del numero di ruolo.

Posso chiedere il mantenimento anche per un adulto?

In linea generale sì, ma se il debitore risiede al di fuori dell’Unione Europea – e quindi si applica la Convenzione dell’Aia del 2007 - ci sono delle eccezioni.

In tali casi, occorre contattare l’Ufficio per verificare se le regole di cooperazione internazionale si applicano al caso specifico.

Serve l’avvocato per rivolgersi all’Ufficio Autorità centrali?

No, in questa fase non serve essere rappresentati da un avvocato.

Che cosa si può fare se non conosco l’indirizzo all’estero della persona a cui devo chiedere il pagamento della prestazione alimentare?

Se non si conosce l’indirizzo esatto della persona residente all’estero, nei cui confronti deve essere attivata la procedura diretta ad ottenere il pagamento della prestazione alimentare, l’Ufficio Autorità Centrali può richiederne la localizzazione all’Autorità Centrale dello Stato estero.

Posso rivolgermi all’Ufficio Autorità Centrali anche se la sentenza di cui dispongo è stata emessa da un’autorità giudiziaria straniera?

In linea generale sì. La condizione indispensabile è che il creditore risieda in Italia.

Non riesco più ad avere contatti con mio figlio che vive con l’altro genitore in un altro Stato. Per attivare la procedura prevista dalla Convenzione dell’Aia del 1980 per attivare i contatti deve esserci già una decisione sull’affidamento e sul regime di visita?

In generale, per attivare la procedura convenzionale per il diritto di visita non è necessario che esista già un provvedimento giudiziario che disciplini il diritto di visita.

I nonni residenti in Italia possono chiedere l’attivazione dei contatti con un minore che risiede in un altro Stato?

La richiesta di attivazione o di tutela dei contatti con un minore viene decisa dall’autorità giudiziaria dello Stato di residenza abituale del minore in base alla legge di quello Stato. L’attivazione dei contatti con un determinato minore può essere chiesta dai parenti del minore se tale diritto è riconosciuto dalla legge di quello Stato. La richiesta di questi soggetti deve essere valutata dunque caso per caso, per verificarne le prospettive in base alla legge applicabile nella specifica situazione.

Il mio bambino sta crescendo all’estero e ormai non parla più l’italiano. Come si può intervenire?

Frequentemente i genitori richiedenti lamentano che il bambino residente all’estero non sa più parlare e comprendere l’italiano.

Si tenga presente che questa lagnanza è irrealistica e controproducente nella procedura: è invece fortemente consigliabile che il genitore o il parente che richiede l’attivazione di contatti con un bambino residente all’estero impari almeno i rudimenti della lingua parlata dal bambino, affinché la comunicazione - tanto più se a distanza - sia meno frustrante per il bambino e per il richiedente.

Inoltre, si dimostrerà così la serietà del desiderio di stabilire una relazione affettiva con il bambino, nonché la consapevolezza che il bambino ha diritto a non portare su di sé il peso di una difficile relazione tra adulti.

Lista degli allegati"

Allegati

E’ previsto un termine per la presentazione dell’istanza all’Autorità Centrale?

La Convenzione non stabilisce entro quanto tempo dalla sottrazione debba essere avviata la procedura per chiedere il ritorno del minore nello Stato di residenza abituale. Tuttavia, se la domanda è presentata quando è passato più di un anno dalla sottrazione del minore, la Convenzione prevede che il giudice dello Stato di rifugio possa non ordinare il ritorno, se accerta che il minore si è nel frattempo integrato nel nuovo ambiente. E’ quindi opportuno avviare la procedura al più presto.

Come fare per sapere se lo Stato in cui il bambino si trova ha aderito alla Convenzione de L’Aja del 1980?

L’elenco aggiornato dello stato delle ratifiche e adesioni si trova nell’apposita pagina del sito web della Conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato. Informazioni ulteriori possono essere fornite dall’Ufficio.

Che cosa si deve fare se un bambino è illecitamente portato o trattenuto in uno Stato che non ha aderito alla Convenzione de L’Aja del 1980 o la cui adesione alla Convenzione non è stata accettata dall’Italia?

Se lo Stato nel quale il bambino è stato portato o è trattenuto non ha ratificato la Convenzione dell’Aia del 1980 (o la sua adesione non è stata accettata dall’Italia), e se il genitore e/o il minore hanno la cittadinanza italiana, ci si deve rivolgere al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Direzione generale per gli italiani all’estero e le politiche migratorie D.G.I.E.P.M. – Ufficio IV – tel. 06.36913900-2932, fax 06.36918609, e-mail: dgit4@esteri.it, PEC: dgit.04@cert.esteri.it).

Se né il genitore vittima della sottrazione né il minore sottratto sono cittadini italiani, si suggerisce di rivolgersi alla rappresentanza diplomatica dello Stato di cui si è cittadini.

Come fare quando non si sa dove è stato portato il bambino?

Se non si sa dove il bambino sia stato portato e trattenuto, è opportuno presentare una denuncia alle forze dell’ordine chiedendo l’inserimento del nome del minore nella banca dati dell’Interpol, che attiverà le ricerche in ambito internazionale.

In caso di sottrazione internazionale ci si deve sempre rivolgere all’Autorità Centrale?

La persona che lamenta la sottrazione può rivolgersi all’Autorità Centrale, oppure può attivarsi autonomamente, rivolgendosi direttamente alle autorità̀ giudiziarie o amministrative dello Stato in cui il minore è stato portato e trattenuto, come previsto dall’articolo 29 della Convenzione dell’Aia del 1980.

Quanto costa la procedura per ottenere il ritorno del bambino?

L’assistenza da parte delle autorità centrali è gratuita, in Italia e all’estero. La procedura giudiziaria è gratuita negli Stati in cui è avviata da organi pubblici (pubblico ministero, avvocatura dello stato, eccetera).

Negli Stati in cui la procedura giudiziaria deve essere avviata autonomamente dal soggetto vittima della sottrazione, questi deve scegliere e pagare un proprio avvocato. E’ però possibile chiedere il patrocinio a spese dello Stato, che sarà concesso se ricorrono le condizioni (soprattutto di reddito) stabilite dalla normativa interna dello Stato in cui la procedura giudiziaria deve svolgersi.

Occorre avere un avvocato per presentare l’istanza all’Autorità Centrale italiana?

Non occorre un avvocato per presentare l’istanza all’Autorità Centrale italiana

Occorre avere un avvocato nello Stato in cui il bambino è stato portato?

Non è necessario munirsi di avvocato negli Stati in cui la procedura giudiziaria è avviata da organi pubblici (pubblico ministero, avvocatura dello stato, eccetera).

Negli Stati in cui la procedura giudiziaria deve essere avviata autonomamente dal soggetto vittima della sottrazione, questi deve incaricare un proprio avvocato.

Come si individua un avvocato nello Stato estero?

In alcuni Stati l’Autorità Centrale fornisce un elenco di avvocati disponibili ad assumere la difesa in queste procedure. Le ambasciate italiane all’estero possono a loro volta indicare, a titolo meramente informativo, legali da loro conosciuti.

Il bambino era affidato ai servizi sociali. Chi deve presentare l’istanza di ritorno?

Di solito, quando un tribunale affida un minore ai servizi sociali, questa misura ha una finalità di sostegno alla famiglia e di vigilanza, senza privare i genitori della custodia dei figli e senza escluderli dall’esercizio della responsabilità genitoriale. In questi casi l’istanza di ritorno deve essere presentata dal genitore.

Se invece l’affidamento è più incisivo (ad esempio quando il minore è anche collocato in comunità), l’istanza di ritorno deve essere presentata dal servizio sociale affidatario. È opportuno però verificare la situazione caso per caso.

Se verrà emesso l’ordine di ritorno, dovrà tornare in Italia anche il sottrattore?

L’ordine di ritorno riguarda il minore. Se il genitore sottrattore non intende tornare in Italia, il minore dovrà essere preso in consegna dall’altro genitore.

Se verrà emesso l’ordine di ritorno, chi dovrà riportare il bambino in Italia? Chi ne sosterrà i costi?

Frequentemente gli ordini di ritorno indicano espressamente come deve avvenire il ritorno. Si raccomanda tuttavia di essere disponibili a collaborare nella fase di esecuzione, che spesso è molto delicata e conflittuale.

Talvolta l’ordine di ritorno stabilisce anche chi deve sostenerne i costi, ma anche in questo caso è opportuno essere disponibili a farvi fronte, per evitare che il contrasto su questo punto vanifichi l’esecuzione del ritorno.

Il bambino era affidato a me. A che cosa serve il provvedimento di affidamento, ora che il bambino è stato portato all’estero?

Se esiste un provvedimento di affidamento a proprio favore, si può avviare la procedura per ottenerne il riconoscimento ed esecuzione nello Stato estero. Si tratta di procedura che non rientra nell’ambito di applicazione della Convenzione dell’Aja del 1980 ed esula dalle competenze dell’Autorità Centrale.

Dopo aver subito la sottrazione del bambino, è utile avviare un procedimento anche davanti all’autorità giudiziaria italiana, oltre che presentare la richiesta di rimpatrio tramite l’Autorità Centrale?

Scopo dell’ordine di ritorno è ristabilire la situazione che esisteva prima della sottrazione.

Pertanto, se viene emesso ed eseguito l’ordine di ritorno, rivive la situazione preesistente alla sottrazione: eventualmente anche di affidamento congiunto ai genitori.

La pronuncia di provvedimenti relativi all’affidamento è di competenza del giudice dello Stato della residenza abituale del minore: il genitore che ha subito la sottrazione dovrebbe valutare l’opportunità di attivare nello Stato di residenza abituale una procedura di separazione oppure una procedura per l’affidamento del figlio, oppure una procedura per la modifica del regime di affidamento stabilite con provvedimenti precedenti alla sottrazione.

Quali sono le possibilità che venga accolta la richiesta di ritorno ed entro quali tempi?

Non è possibile prevedere l’esito delle procedure. La fondatezza di ogni domanda è valutata dalle autorità giudiziarie competenti. Quanto alla durata, la Convenzione stabilisce che le procedure devono avere carattere d’urgenza e non durare più di sei settimane (termine confermato dal Regolamento (CE) 2201/2003). Spesso tuttavia procedura dura di più, talvolta molto di più.

Da quando il bambino è stato portato all’estero contro la mia volontà, mi viene anche impedito di incontrarlo e di parlargli per telefono. Che cosa si può fare?

Quasi tutti gli Stati prevedono la possibilità di chiedere l’attivazione contatti provvisori, in attesa della decisione finale.

Il testimone può essere accompagnato in aula?

È possibile essere accompagnati da parenti o amici, che rimarranno seduti negli spazi riservati al pubblico, a meno che non siano essi stessi testimoni. I testimoni, infatti, riferiscono di fronte al giudice uno per volta e, generalmente, attendono fuori dall'aula il loro turno.

Quante volte è richiesta la presenza del testimone?

Di solito il testimone viene esaminato un'unica volta nel corso del giudizio e nel giorno in cui è stato chiamato, ma non è possibile prevedere eventuali rinvii del processo.

Cosa succede se il datore di lavoro non vuole rilasciare il permesso?

Il testimone ha l'obbligo di presentarsi davanti al giudice. Non adempiere a tale obbligo è reato. Il datore di lavoro del testimone non può impedirgli di andare a testimoniare. Nel caso sia necessario, il cancelliere presso il tribunale potrà rilasciare un apposito certificato per giustificare l’ assenza.

Il Registro generale dei testamenti consente di conoscere se una persona deceduta ha fatto testamento, in Italia o all’estero. Attraverso il Registro può essere chiesto, infatti, al competente organismo di uno Stato estero aderente alla Convenzione internazionale di Basilea il rilascio di un certificato degli atti di ultima volontà iscritti in quell'organismo, relativi alla persona deceduta.

Gli Stati che sino ad oggi hanno ratificato la Convenzione sono, oltre l'Italia: Francia, Cipro, Turchia, Belgio, Paesi Bassi, Portogallo, Lussemburgo, Spagna, Estonia, Lituania, Ucraina.

Gli interessati possono richiedere al Registro generale dei testamenti la certificazione delle iscrizioni risultanti a nome della persona defunta e l’indicazione dell'archivio notarile distrettuale presso il quale gli atti iscritti sono depositati, qualora il notaio sia cessato.

Considerati i tempi tecnici di trasmissione ed acquisizione delle iscrizioni nella banca dati, si ricorda che, con riferimento in particolare ai verbali di pubblicazione di testamenti olografi non depositati formalmente presso i pubblici ufficiali - e pertanto non iscritti nel Registro durante la vita del testatore - gli atti recenti in corso di trasmissione ed acquisizione potrebbero non figurare in certificati rilasciati poco tempo dopo il decesso del testatore ed il successivo ricevimento dei predetti verbali di pubblicazione.
In relazione alla ricerca di tale tipologia di atti, pertanto, per evitare di dover richiedere ulteriori certificati, si suggerisce all'utenza di attendere indicativamente un periodo di almeno tre mesi dal decesso del testatore


La richiesta

La richiesta al Registro può riguardare contestualmente:

  • uno o più certificati sulle iscrizioni contenute nel Registro stesso (rilasciabili in formato cartaceo o elettronico, a scelta del richiedente/dichiarante);
  • uno o più certificati sulle iscrizioni esistenti nell'organismo competente di uno o più degli Stati suddetti.

Il modulo di richiesta, riportato nella sezione moduli di questa scheda, può essere trasmesso anche per posta elettronica semplice o certificata rispettivamente agli indirizzi registrogeneraletestamenti.ucan@giustizia.it e registrogeneraletestamenti.ucan@giustiziacert.it allegando copia semplice di documento di identità del richiedente. Tale modulo consente di indicare la modalità di rilascio del certificato richiesto (se in formato cartaceo o elettronico) e di prestare le dichiarazioni sostitutive previste dal d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445.
In caso di assenza o morte presunta, occorre allegare copia del provvedimento che ordina l'apertura degli atti di ultima volontà dell'assente o copia della sentenza dichiarativa di morte presunta.
Per i certificati degli organismi esteri è necessario il certificato di morte originale o altra prova ritenuta sufficiente dell'avvenuto decesso del testatore secondo l'ordinamento dello Stato estero.
 

►Il costo

Per ogni certificato rilasciato dal Registro è dovuto l'importo di € 37,16 (tassa fissa € 5,16; valori bollati € 32,00, di cui € 16,00 per la richiesta ed € 16,00 per il certificato).
Per ogni certificato richiesto presso l'organismo competente di uno Stato estero è dovuto l'importo di € 50,00 (tassa fissa € 34,00; valori bollati € 16,00 per la richiesta).
Ad esempio: se con la stessa richiesta si vuole il rilascio di 1 certificato del Registro generale ed 1 certificato dell'organismo competente della Francia, l'importo totale dovuto è di € 71,16 (€ 37,16 per il certificato italiano + € 34,00 per il certificato estero).
 

►Modalità di ritiro

Il certificato in formato elettronico, firmato digitalmente, viene trasmesso all’indirizzo di posta elettronica indicato sulla richiesta.
Il certificato in formato cartaceo può essere ritirato direttamente presso la sede del Registro. Se invece lo si vuole ricevere per corrispondenza in Italia, si dovrà versare anche uno dei seguenti importi, a seconda del tipo di servizio postale con il quale, a scelta del richiedente, il Registro provvederà alla spedizione del certificato:

  • € 1,27 con Posta 4 (posta ordinaria)
  • € 6,21 con posta raccomandata
  • € 7,13 con posta assicurata.

Ad esempio: se il richiedente ha scelto la posta raccomandata, il versamento complessivo dovrà essere pari a € 43,37.

L’ufficio suggerisce l'utilizzo, quanto meno, della posta raccomandata.

Per la spedizione del certificato cartaceo all'estero sono previsti i seguenti importi differenziati a seconda delle zone postali

►Importi spedizione

ZONE Area geografica

Posta prioritaria

valore in euro

Raccomandata 

valore in euro

zona 1

Paesi dell'Europa e bacino del Mediterraneo

1,32

8,17
zona 2

Altri Paesi dell'Africa, Paesi dell'Asia e Americhe

2,76

9,66
zona 3 Oceania

3,57

10,41

 

 

►Il pagamento

Il pagamento può essere effettuato:

in contanti o POS (bancomat e carte di credito, con aggiunta di una commissione), direttamente presso la sede del Registro

con bollettino di conto corrente postale
n. conto corrente postale:17596008
intestazione: Registro generale dei testamenti
indirizzo: Via Padre Semeria,95 00154 Roma

mediante bonifico bancario o postale sullo stesso conto corrente postale, utilizzando i seguenti estremi:
intestazione: Registro generale dei testamenti
indirizzo: Via Padre Semeria,95 00154 Roma
codice BIC: B P P I I T R R X XX
codice IBAN: IT 08 K 07601 03200 000017596008

Per i bonifici provenienti da conti correnti esteri l’importo versato dovrà essere in alcuni casi maggiorato, come indicato nella seguente tabella, a causa di corrispondenti costi aggiuntivi addebitati al Registro generale dei testamenti da Poste italiane S.p.a.
 

Paesi Costi aggiuntivi
Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania,
Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo,
Malta, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia,
Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria

€ 0,00

 

Principato di Monaco, Svizzera e tutti gli altri Paesi € 9,00

Costi aggiuntivi per accredito bonifici da conti correnti esteri

 

 

 

 

Il servizio di richiesta e rilascio di certificati del Registro Generale dei Testamenti è operativo ed è svolto esclusivamente con modalità telematiche. L’utenza NON può accedere fisicamente alla sede dell’Ufficio Centrale Archivi Notarili.

E’ la procedura che dà valore tra privati o tra privati e la Pubblica Amministrazione alla perizia stragiudiziale e alla traduzione, per mezzo del giuramento davanti al Cancelliere.

La perizia e la traduzione devono essere giurate da chi l’ha effettuata.

Il perito o il traduttore si recano in Tribunale con un documento valido d’identità e con la perizia o la traduzione da giurare.

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