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Tirocinio formativo

L’articolo 73 del D.L. 69/2013, convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98, prevede che i laureati in giurisprudenza più meritevoli possano accedere, a domanda e per una sola volta, a stage di formazione teorico-pratica della durata di diciotto mesi presso gli uffici giudiziari, per assistere e coadiuvare i magistrati dei Tribunali, delle Corti d’appello, dei Tribunali di sorveglianza e dei Tribunali per i minorenni, nonché i giudici amministrativi dei TAR e del Consiglio di Stato.

Diversi sono invece i periodi di perfezionamento presso gli uffici giudiziari per i tirocinanti ex articolo 37, commi 4 e 5, del D.L. 98/2011 convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che presuppongono la stipula di convenzioni fra gli uffici giudiziari e le facoltà di giurisprudenza, le scuole di specializzazione per le professioni legali, i consigli degli ordini degli avvocati. Si tratta di periodi di un anno di tirocinio riservati ai più meritevoli, che sostituiscono il primo anno di corso di dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali e della pratica forense per l’ammissione all’esame di avvocato.


 

TIROCINIO EX ART. 73, D.L. N. 69/2013

L’articolo 73 del D.L. 69/2013 convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98, e successivamente modificato dagli articoli 50 e 50-bis del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 a sua volta convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114,  prevede che i laureati in giurisprudenza più meritevoli possano accedere, a domanda e per una sola volta, a stage di formazione teorico-pratica della durata di diciotto mesi presso gli uffici giudiziari, per assistere e coadiuvare i magistrati delle Corti di appello, dei tribunali ordinari, degli uffici requirenti di primo e secondo grado, degli uffici e dei tribunali di sorveglianza, dei tribunali per i minorenni nonché i giudici amministrativi dei TAR e del Consiglio di Stato.

Requisiti

Per presentare la domanda di accesso ai periodi di formazione è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:

- laurea in giurisprudenza all’esito di un corso di durata almeno quadriennale

- media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo ovvero punteggio di laurea non inferiore a 105/110;

- non aver compiuto i trenta anni di età

- requisiti di onorabilità, ovvero non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o sicurezza.

Qualora le domande superino i posti disponibili presso gli uffici giudiziari, costituiscono titolo preferenziale, nell’ordine, la media degli esami sopra indicati, il punteggio di laurea e la minore età anagrafica.
A parità dei requisiti sopraindicati, si attribuisce preferenza ai corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea.

Modalità di presentazione delle domande

A partire dal 17 gennaio 2022 la domanda potrà essere presentata accendendo al seguente indirizzo web: 

https://tirociniformativi.giustizia.it/tirocini-formativi/login

Tramite il suindicato link di collegamento si accede così alla piattaforma che consente agli aspiranti tirconianti l'inserimento delle domande ex art. 73, D.L. n. 69/2013, ma anche successivamente delle richieste di borsa di studio.

Al seguente link è consultabile il manuale d'uso per l'utilizzo della piattaforma: https://www.giustizia.it/cmsresources/cms/documents/manuale_domanda_online_tirocini_art73_dl69_2013.pdf


 

 

TIROCINIO PER PRATICANTI AVVOCATI  presso gli Uffici giudiziari (D.M. 17 marzo 2016 n.58)

Il D.M. n. 58/2016 ha regolamentato l’attività di praticantato svolta dal praticante avvocato presso gli uffici giudiziari e, quindi, presso la Corte di cassazione, la procura generale presso la Corte di cassazione, le Corti di appello, le procure generali presso le   Corti di appello, i tribunali ordinari, gli uffici e i tribunali di sorveglianza, i tribunali per i minorenni, le procure della Repubblica presso i tribunali ordinari e presso il tribunale per i minorenni, la Corte dei conti, la procura generale presso la Corte dei conti, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti, le procure regionali della Corte dei conti, le Commissioni tributarie nonché il Consiglio di Stato e i tribunali amministrativi regionali.

Il tirocinio può essere svolto, per non più di dodici mesi, presso uno degli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale ove è costituito il consiglio dell’ordine al quale è iscritto il praticante avvocato, ma non può essere svolta presso l’ufficio giudiziario innanzi al quale eserciti attività professionale.

Requisiti

Per presentare la domanda di accesso al periodo di tirocinio è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:

  1. essere iscritto nel registro dei praticanti avvocati, previsto dall’art. 41, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
  2. essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’art. 42-ter, secondo comma, lettera g), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;
  3. aver già svolto il periodo di tirocinio di cui all’art. 41, comma 7, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Quando non è possibile ammettere al tirocinio presso l’ufficio giudiziario tutti i praticanti avvocati che hanno proposto domanda, si riconosce preferenza, nell’ordine, alla media degli esami riportata negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, al punteggio di laurea e alla minore età anagrafica.

A parità dei requisiti previsti dal primo periodo, si attribuisce preferenza ai corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea.

 

Modalità di presentazione della domanda

La domanda, indirizzata al capo dell’ufficio, è trasmessa a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: segr.dirigenza.tribunale.lecce@giustizia.it

Nella domanda occorre attestare:

  • il possesso dei requisiti richiesti;
  • il punteggio di laurea;
  • la media riportata negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo;
  • i dati relativi all’avvocato presso il quale il praticante ha già svolto il periodo di tirocinio di cui all’art. 41, comma 7, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 e quelli relativi allo studio legale di cui l’avvocato fa parte;
  • ogni altro requisito di professionalità ritenuto rilevante.

Infine, può essere espressa una preferenza in ordine ad una o più materie ai fini dello svolgimento dell’attività di praticantato.

N.B. Si consiglia al praticante interessato di inoltrare la richiesta con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data di presunto inizio del tirocinio, al fine di consentire il necessario dialogo con l’Ordine degli Avvocati di appartenenza.


 

 

TIROCINIO CURRICULARE

E' stata siglata una convenzione tra il Tribunale di Lecce e Unisalento, che consente ai laureandi di tutte le facoltà di svolgere un Tirocinio Curriculare (della durata stabilita dal proprio piano di studi) presso gli Uffici del Tribunale. 

Per informazioni: alessandra.scrimitore@giustizia.it

Per conoscere la durata del proprio tirocinio curriculare rivolgersi alla "Segreteria servizio agli studenti" del proprio Dipartimento.


 

 

Tirocinio di 6 mesi dei praticanti Dottori Commercialisti

Sottoscritta convenzione tra Tribunale di Lecce e l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Lecce per la formazione dei tirocinanti di tale ordine che vogliano svolgere sei mesi di tirocinio presso le cancellerie del Tribunale (delle esecuzioni mobiliari, immobiliari, fallimentare o negli Uffici del consegnatario, del recupero crediti, spese di Giustizia e del Funzionario delegato).

Per informazioni, rivilgersi alla segreteria dell'Ordine professionale.

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