Il titolare di un credito liquido, certo ed esigibile, fondato su prova scritta, può ottenere, mediante presentazione di un ricorso al giudice competente, un provvedimento (decreto ingiuntivo) con il quale ingiunge al debitore di adempiere l’obbligazione (di pagamento o di consegna) entro quaranta gioorni dalla notifica, avvertendolo che entro il medesimo termine può proporre opposizione (trasformando così il procedimento da sommario in ordinario) e che, in mancanza di opposizione, si procederà ad esecuzione forzata. Il decreto per ingiunzione è dunque l'ordine dato dal giudice al debitore di adempiere l'obbligazione assunta (es. pagamento di una somma di denaro o consegna di una cosa mobile determinata) entro un determinato periodo di tempo (normalmente 40 giorni ma il termine può essere aumentato o ridotto in casi particolari). Trascorso tale termine, il decreto diventa esecutivo e si può procedere al pignoramento dei beni del debitore. Se il credito è fondato su cambiale, assegno bancario, assegno circolare, certificato di liquidazione di borsa, o su atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato, il giudice, su istanza del ricorrente, ingiunge al debitore di pagare o consegnare senza dilazione, autorizzando in mancanza l'esecuzione provvisoria del decreto e fissando il termine ai soli effetti dell'opposizione. L'esecuzione provvisoria può essere concessa anche se vi è pericolo di grave pregiudizio nel ritardo, ovvero se il ricorrente produce documentazione sottoscritta dal debitore, comprovante il diritto fatto valere. È competente il giudice di pace fino al valore di 5.000 euro.
NORMATIVA DI RIFERIMENTOArt.633 e sgg. c.p.c.
CHI PUO'RICHIEDERLOTale provvedimento viene richiesto dal creditore di una somma o da chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile.
DOVE SI RICHIEDEDal 30/6/2014 il procedimento per decreto ingiuntivo innanzi al tribunale è esclusivamente telematico, vale a dire che, iscrizione a ruolo, deposito degli atti processuali e dei documenti presso il tribunale competente avviene esclusivamente per via telematica.
Artt. 18 e ss. e art. 637 c.p.c.; D.L. n.90/2014.
COSA OCCORREIl ricorso per ingiunzione deve contenere le seguenti informazioni:
• L'ufficio giudiziario a cui ci si rivolge
• Le parti
• L'oggetto
• Le ragioni della domanda
• Le conclusioni
Occorre inoltre:
• Indicare e allegare le prove documentali
• Indicare il domicilio del ricorrente che, se ci si serve di un avvocato, potrà essere anche lo studio di quest'ultimo
COME SI SVOLGEViene emesso su richiesta del creditore dando prova scritta del credito.
È possibile ottenere il decreto:
• Quando vi sia una prova scritta del diritto che si vuol far valere, oppure
• Quando il credito riguarda onorari di avvocati, cancellieri, ufficiali giudiziari che abbiano prestato opera in occasione di un processo, oppure
• Quando il credito riguarda onorari di notai o altri professionisti che applicano tariffari approvati (iscritti quindi ad albi e/o ordini)
L'ingiunzione può essere pronunciata anche nel caso in cui il diritto dipenda da una controprestazione o da una condizione; in tal caso il richiedente/creditore deve provare l'avvenuto adempimento da parte sua della propria prestazione.
TEMPIEntro 30 giorni dal deposito del ricorso – termine non perentorio
COSTIContributo unificato secondo il valore della causa – ridotto della metà
€ 27.00 diritti forfettizzati per notifiche